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È obbligatorio compilare il formulario?
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Il formulario DEVE accompagnare, durante
CIASCUN trasporto, OGNI categoria di rifiuto, secondo quanto previsto dall'Art. 15, comma 4, D.Lgs
22/97.
Le uniche eccezioni sono riservate a:
- trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal soggetto che ha in gestione il servizio pubblico
- trasporto di rifiuti per
quantitativi inferiori ai 30kg/giorno (o 30 litri/giorno), se
trasportati dal soggetto che li ha prodotti
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Esiste un modello particolare di
documento?
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A partire dal 1 giugno 1998, in base a quanto
previsto dal D.M. 1 aprile 1998, n. 145, il
formulario deve rispettare un modello predefinito, riportato negli allegati
A e B di tale decreto.
Il formulario deve essere redatto su apposito bollettario a ricalco. Se si
usano strumenti informatici, il formulario dovrà essere stampato su carta a
modulo continuo a ricalco.
Il formulario deve essere numerato progressivamente e dotato di
prefisso alfabetico di serie; inoltre, deve essere vidimato
dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di commercio.
Inoltre, potranno essere usati solo i formulari predisposti dalle
tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze e ciascuno stampato
dovrà recare gli estremi autorizzatori della
tipografia, unitamente ai dati identificativi della stessa.
È importante ricordare che la fattura di acquisto dei formularii deve OBBLIGATORIAMENTE essere registrata sul
registro Iva-Acquisti della società, e da
tale registrazione dovranno risultare gli estremi seriali e numerici del
formulario; la registrazione deve avvenire prima dell'utilizzo del primo
formulario.
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A chi spetta le redazione del formulario?
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Il formulario può essere emesso dal
PRODUTTORE, dal soggetto TRASPORTATORE o dal DESTINATARIO del rifiuto in
oggetto.
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In quante copie deve essere redatto un
formulario?
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Il formulario va redatto in quattro
copie che, debitamente compilate, devono essere TUTTE firmate dal
produttore e dal trasportatore del rifiuto; la prima copia del documento
rimane al produttore stesso, mentre le altre tre vengono
trattenute dal trasportatore e viaggiano con il rifiuto.
All'arrivo presso il centro di stoccaggio o di recupero, il destinatario ha
l'obbligo di firmare le tre copie del documento e di completarne la
compilazione, indicando:
- Data e ora di arrivo del
rifiuto
- Quantità in chilogrammi di
rifiuto ritirato
- Eventuale quantitativo di
rifiuto respinto e relativa motivazione
Le tre copie del formulario che giungono a
destino devono essere, una volta completate, così ripartite:
- una copia al destinatario
- una copia al trasportatore
- una copia al trasportatore
(o al detentore) che provvede a restituirla al produttore entro 90
giorni dalla data di conferimento del rifiuto
Ciascun soggetto interessato ha l'obbligo
di conservare le copie del documento di sua competenza per 5 anni
dalla data del trasporto del rifiuto.
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A chi spetta le redazione del formulario?
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Il formulario può essere emesso dal
PRODUTTORE o dal soggetto TRASPORTATORE del rifiuto in oggetto.
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Che legame esiste tra formulario e
registro di carico e scarico?
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I formulari, secondo quanto previsto dal
Decreto Ronchi, costituiscono parte integrante del registro di carico e
scarico dei rifiuti. Sul registro dovranno infatti essere indicati, in
corrispondenza dell'annotazione relativa allo scarico dei rifiti, il prefisso alfabetico ed il numero di serie
del formulario e la data di emissione.
Allo stesso modo, ciascun soggetto dovrà riportare sulla copia del
formulario di propria competenza, il numero dell'operazione di scarico
indicata sul proprio registro di carico e scarico.
I soggetti esonerati dall'obbligo del registro di carico e scarico dovranno
riportare sul formulario l'annotazione 'Produttore non soggetto all'obbligo
del registro di carico e scarico ai sensi dell'Art.
12, comma 1, D.Lgs. 22/97'
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A che tipo di sanzioni posso andare
incontro?
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La mancanza del formulario durante il
trasporto dei rifiuti o la redazione di un formulario incompleto o inesatto
comportano sanzioni amministrativa pecuniarie da 3 a 18 milioni di lire ;
nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, si aggiunge l'arresto fino a 2
anni (Art. 483 Codice di procedura Penale).
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati
riportati nel formulario consentono di ricostruire le informazioni dovute
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 a 3 milioni
di lire. (Art. 52 commi 3 e 4, D.Lgs.
22/97)
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Il Registro
di Carico e Scarico
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Secondo quanto
previsto dall'Art. 12 del D.Lgs.
22/97, 'chiunque effettua a titolo
professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i
commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonchè, le
imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti
che producono rifiuti non pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro
di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del
Registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti'.
Il REGISTRO deve dunque
riportare tutte le operazioni che vengono svolte con i rifiuti, siano
carichi, scarichi, intermediazioni o semplici trasporti.(vedi COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E
SCARICO).
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ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI
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Chi è obbligato a tenere il
registro di carico e scarico?
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RIFIUTI NON
PERICOLOSI
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Soggetti OBBLIGATI
alla tenuta del
registro di c/s
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Soggetti NON
OBBLIGATI alla tenuta del registro di c/s
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* Produttori di rifiuti
* Produttori di fanghi da potabilizzazione e
da altri trattamenti delle acque
* Autorità portuali o marittime per i rifiuti non pericolosi prodotti
dalle navi
* Produttori di rifiuti urbani, quali Comuni, loro Consorzi, Comunità
Montane, e Azienda speciali per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati
* Trasportatori per conto terzi
* Commercianti ed intermediari di rifiuti
* Recuperatori ai sensi dell'Allegato C del D.Lgs. 22/97
* Smaltitori ai sensi dell'Allegato B del D.Lgs. 22/97
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* Imprenditori artigiani con un
numero di dipendenti uguale o inferiore a tre
* Imprenditori agricoli
* Soggetti che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di
raccolta
* Produttori di rifiuti da attività agricole e agro-industriali
* Produttori di rifiuti derivanti da attività di costruzione e
demolizione
* Produttori di rifiuti da attività commerciali
* Produttori di rifiuti da attività di servizio
* Produttori di rifiuti derivanti da attività sanitarie
* Produttori di rifiuti quali macchinari e apparecchiature deteriorati
ed obsoleti
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RIFIUTI
PERICOLOSI
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Soggetti OBBLIGATI
alla tenuta del
registro di c/s
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Soggetti NON
OBBLIGATI alla tenuta del registro di c/s
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* Produttori di rifiuti
* Autorità portuali o marittime per i rifiuti pericolosi prodotti dalle
navi
* Trasportatori per conto terzi
* Commercianti ed intermediari di rifiuti
* Recuperatori ai sensi dell'Allegato C del D.Lgs. 22/97
* Smaltitori ai sensi dell'Allegato B del D.Lgs. 22/97
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* Imprenditori agricoli con
volume di affari annuo uguale o inferiore ai 15 milioni di lire
* Soggetti che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di
raccolta
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Esiste un modello particolare di
registro cui attenersi?
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A partire dal 1 giugno 1998, in base a
quanto previsto dal D.M. 1 aprile 1998, n. 148, il
registro deve rispettare un modello predefinito.
Ogni foglio che compone il registro deve essere numerato e vidimato
dall'Ufficio del Registro. Se il registro è tenuto mediante strumento
informatico, è necessario usare carta a modulo continuo e stampare il
registro con la cadenza stabilita per le annotazioni previste per ogni
categoria di operatori e comunque ogni volta che vi sia una verifica da parte
degli organi di controllo.
Risulta evidente che la registrazione della prima movimentazione non deve
essere effettuata in data antecedente quella di vidimazione del registro
stesso.
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Con che frequenza bisogna
effettuare la registrazione delle movimentazioni dei rifiuti?
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- PRODUTTORI: almeno entro una settimana dalla produzione del
rifiuto (carico) e entro una settimana dallo scarico
- TRASPORTATORI: entro una settimana dall'effettuazione del
trasporto
- COMMERCIANTI ed INTERMEDIARI dei rifiuti SENZA detenzione:
entro una settimana dall'effettuazione della transazione
- COMMERCIANTI ed INTERMEDIARI dei rifiuti CON detenzione:
entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti
- RECUPERATORI e SMALTITORI: entro 24 ore dalla presa in
carico dei rifiuti
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Dove deve essere conservato il
registro di c/s e per quanto tempo?
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Il registro di carico e scarico
deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione,
stoccaggio/recupero e di smaltimento di rifiuti.
Per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, commercio
o intermediazione, il registro deve essere conservato presso la sede
legale dell'impresa stessa.
I soggetti la cui produzione di rifiuti non supera 1 ton/anno di
pericolosi e 5 ton/anno di non pericolosi, possono adempiere all'obbligo
della tenuta del registro anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o tramite società di servizi di tali organizzazioni.
L'annotazione sarà effettuata da tali soggetti con cadenza mensile e
l'impresa deve mantenere presso la propria sede copia dei dati trasmessi.
I produttori di rifiuti non pericolosi possono altresì sostituire i
registri di carico e scarico con registri IVA di acquisto e vendite, o
con scritture ausiliarie di magazzino o con altri registri o
documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni
legislative.
(N.B. Questa semplificazione non riguarda i rifiuti prodotti da attività
di smaltimento o di recupero)
Le scritture sostitutive devono comunque essere numerate e vidimate
dall'Ufficio del Registro, essere integrate con il numero e la data del
formulario e contenere i seguenti elementi:
- data di produzione o presa in carico e scarico del rifiuto;
- numero progressivo della registrazione;
- data di effettuazione del movimento;
- caratteristiche del rifiuto;
- quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale
o presi in carico;
- eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
- eventuale commerciante o intermediario di cui ci si avvale.
Tutti i registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati
per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Per quanto riguarda le discariche, invece, i registri vanno conservati a
tempo indeterminato e in caso di cessazione dell'attività vanno
riconsegnati all'Autorità che ha concesso l'autorizzazione.
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Che legame esiste tra formulario e
registro di carico e scarico?
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I formulari, secondo quanto
previsto dal Decreto Ronchi, costituiscono parte integrante del registro
di carico e scarico dei rifiuti. Sul registro dovranno infatti essere
indicati, in corrispondenza dell'annotazione relativa allo scarico dei rifiti, il prefisso alfabetico ed il numero di serie
del formulario e la data di emissione.
Allo stesso modo, ciascun soggetto dovrà riportare sulla copia del formulario
di propria competenza, il numero dell'operazione di scarico indicata sul
proprio registro di carico e scarico.
I soggetti esonerati dall'obbligo del registro di carico e scarico
dovranno riportare sul formulario l'annotazione 'Produttore non soggetto
all'obbligo del registro di carico e scarico ai sensi dell'Art. 12, comma 1, D.Lgs.
22/97'
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A che tipo di sanzioni posso
andare incontro?
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In caso di omessa o incompleta
tenuta del registro di carico e scarico, per operazioni relative ai
rifiuti non pericolosi è prevista una sanzione amministrativa e
pecuniaria da 5 a
30 milioni.
Nel caso di movimentazioni di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa
va da 30 a
180 milioni, più la sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita
dal soggetto responsabile e dall'amministrazione.
Il D.Lgs. 22/97 prevede una riduzione da 2 a 12 milioni per
rifiuti non pericolosi e da 4
a 24 milioni per rifiuti pericolosi se l'impresa
occupa un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti.
In caso di indicazioni incomplete o inesatte formalmente, ma contenenti
tutte le informazioni dovute per legge, la sanzione va da lire 500.000 a lire
3.000.000.(Art. 52
comma 2, D.Lgs. 22/97)
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Il MUD:
Modello Unico di Dichiarazione
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In fase di
elaborazione
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