ATTENZIONE!!!
Quanto sotto riportato si basa sulla normativa vigente PRIMA che fosse emanato il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152.
A partire dal 29 aprile 2006, giorno di entrata in vigore del nuovo Testo Unico Ambientale, i riferimenti normativi e le relative disposizioni sono variati.
Vi chiediamo cortesemente di attendere la pubblicazione delle nuove pagine e, per qualsiasi informazione o chiarimento desideriate, di contattare i nostri uffici!
Grazie.



LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI (*)

 

 

IL 'DECRETO RONCHI'

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (il cosiddetto 'Decreto Ronchi'), ha avuto inizio una riforma graduale ma radicale delle regole che disciplinano la gestione dei rifiuti; riforma che sta trovando nuovi sviluppi ed applicazioni grazie ai numerosi decreti ministeriali che definiscono con maggior precisione i regolamenti e le norme tecniche da seguire per il corretto recepimento e per una completa adesione alle attuali Normative Comunitarie.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE: 'Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.'

 

La classificazione dei Rifiuti

Secondo il Decreto Ronchi, per RIFIUTO si intende qualsiasi oggetto che rientri nell'allegato A del decreto stesso e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Il Decreto Legge n. 138 del 8 luglio 2002, ancora molto discusso e contestato, all'Articolo 14, fornisce l'Interpretazione autentica della definizione di 'rifiuto' di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

1.       Le parole: 'si disfi', 'abbia deciso' o 'abbia l'obbligo di disfarsi' di cui all'art. 6, comma 1, lettera ca), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato 'decreto legislativo n. 22', si interpretano come segue:

a.       'si disfi': qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b.       'abbia deciso': la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;

c.        'abbia l'obbligo di disfarsi': l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2.       Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e meteriali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a.       se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b.       se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

Ma...come classificare correttamente i propri rifiuti??
La classificazione può essere effettuata:

 

Nuovi codici CER

Anche secondo il nuovo catalogo europeo, i rifiuti vengono identificati tramite un codice, il cosiddetto CER, costituito da sei cifre suddivise in gruppi di due, e riferite all'attività produttiva che ha generato il rifiuto stesso, e precisamente:

-- Capitoli dell'elenco --

01

Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonchè dal trattamento fisico o chimico di minerali

02

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04

Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05

Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06

Rifiuti dei processi chimici inorganici

07

Rifiuti dei processi chimici organici

08

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

09

Rifiuti dell'industria fotografica

10

Rifiuti provenienti da processi termici

11

Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13

Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14

Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16

Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18

Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchè dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonchè dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Le prime due cifre che costituiscono il CER individuano dunque il settore produttivo (CAPITOLO), la terza e la quarta danno ne un'indicazione più specifica (SOTTOCAPITOLO), la quinta e la sesta definiscono con precisione la TIPOLOGIA del rifiuto stesso.

 

Metodologia per l'individuazione dei CER

Per la corretta individuazione del codice CER da attribuire al rifiuto, il PRODUTTORE deve quindi:

  • identificare il processo produttivo che ha originato il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20
  • ricercare tra i sottocapitoli quello indicante la propria attività specifica e quindi la tipologia che si intende smaltire

Inoltre

  • se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli 13,14,15
  • se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo 16
  • se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sottocapitolo relativo all'attività.

 

La classificazione dei rifiuti pericolosi

Secondo quanto prescritto dalla attuale normativa vigente, per i rifiuti PERICOLOSI si possono distinguere 2 differenti origini: i rifiuti pericolosi PER DEFINIZIONE e quelli che diventano tali in quanto CONTENTI SOSTANZE PERICOLOSE in quantità superiori ai VALORI LIMITE STABILITI DALLA DIRETTIVA 2000/532/CE.
Nel nuovo catalogo europeo, i rifiuti pericolosi vengono identificati da un asterisco (*) posto affianco al codice CER e possono presentare una o più delle seguenti caratteristiche di pericolo:

 

 

H1

ESPLOSIVO

H2

COMBURENTE

H3

a) INFIAMMABILE
b) FACILMENTE INFIAMMABILE

H4

IRRITANTE

H5

NOCIVO

H6

TOSSICO

H7

CANCEROGENO

H8

CORROSIVO

H9

INFETTIVO

H10

SOSTANZA TOSSICA PER IL CICLO RIPRODUTTIVO

H11

MUTAGENO

H12

SOSTANZE E PREPARATI CHE A CONTATTO CON L'ACQUA, L'ARIA O UN ACIDO, SPRIGIONANO UN GAS TOSSICO O MOLTO TOSSICO

H13

SOSTANZE E PREPARATI SUSCETTIBILI, DOPO ELIMINAZIONE, DI DARE ORIGINE IN QUALCHE MODO AD UN'ALTRA SOSTANZA

H14

ECOTOSSICO

 

 

 

 

 

Come detto, un rifiuto viene identificato come pericoloso, e dunque identificato come H1....H14, ai sensi delle direttive 1991/689/CEE e 2000/532/CE se contiene una o più sostanze con le seguenti caratteristiche:

VALORI LIMITE STABILITI DALLE DIRETTIVE

  • punto di infiammabilità minore o uguale a 55 °C
  • una o più sostanze classificate come molto tossiche (R26 molto tossico per inalazione, R27 molto tossico a contatto con la pelle, R28 molto tossico per ingestione) in concentrazione totale maggiore o uguale a 0,1%
  • una o più sostanze classificate come tossiche (R23 tossico per inalazione, R24 tossico a contatto con la pelle, R25 tossico per ingestione) in concentrazione totale maggiore o uguale 3%
  • una o più sostanze classificate come nocive (R20 nocivo per inalazione, R21 nocivo a contatto con la pelle, R22 nocivo per ingestione) in concentrazione totale maggiore o uguale 25%
  • una o più sostanze corrosive classificate come R35 (provoca gravi ustioni) in concentrazione totale maggiore o uguale 1%
  • una o più sostanze corrosive classificate come R34 (provoca ustioni) in concentrazione totale maggiore o uguale 5%
  • una o più sostanze irritanti classificate come R41 (rischio di gravi lesioni oculari) in concentrazione totale maggiore o uguale 10%
  • una o più sostanze irritanti classificate come R36 (irritante per gli occhi), R37 (irritante per le vie respiratorie), R38 (irritante per la pelle) in concentrazione totale maggiore o uguale 20%
  • una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione maggiore o uguale 0,1%
  • una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione maggiore o uguale 1%
  • una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 (può ridurre la fertilità e può danneggiare i bambini non ancora nati) in concentrazione maggiore o uguale 0,5%
  • una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 (possibile rischio di ridotta fertilità o possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) in concentrazione maggiore o uguale 5%
  • una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) in concentrazione maggiore o uguale 0,1%
  • una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 (possibilità di effetti irreversibili) in concentrazione maggiore o uguale 1%

*(i limiti di concentrazione sono espressi in percentuale sul peso)

I valori limite sopra indicati sono applicabili per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, mentre per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, mancano i criteri di riferimento sia a livello nazionale che comunitario.

 

La modulistica necessaria per lo smaltimento dei rifiuti

Una volta definita correttamente la tipologia del prodotto con cui ha a che fare, il produttore deve provvedere al corretto smaltimento del rifiuto stesso, conferendolo, tramite trasportatori iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, ad un impianto di trattamento, di stoccaggio temporaneo o di stoccaggio definitivo regolarmente autorizzato.
Il trasporto e il conferimento dei rifiuti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 22/97, implicano la compilazione di un FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (una sorta di Documento di Trasporto del rifiuto in oggetto) e la tenuta di un REGISTRO DI CARICO E SCARICO, su cui vengono annotate tutte le movimentazioni cui il rifiuto è soggetto; tali documenti, saranno; poi indispensabili per la redazione, una volta all'anno, del MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE.

 

 

Il formulario di identificazione del rifiuto

Il FORMULARIO di IDENTIFICAZIONE del RIFIUTO, è il documento che deve obbligatoriamente accompagnare i rifiuti durante il loro percorso dal luogo di produzione fino al luogo di smaltimento.
Tale documento va correttamente compilato (vedi COMPILAZIONE DI UN FORMULARIO) e la sua mancanza o la redazione non corretta o incompleta, possono costituire motivo di sanzione.
Su un formulario devono comparire:

  • Ragione sociale del produttore e indirizzo del luogo in cui il rifiuto viene prodotto;
  • Ragione sociale del destinatario ed indirizzo dell'effettivo luogo di destinazione del rifiuto;
  • Ragione sociale del trasportatore;
  • Descrizione, codice CER, stato fisico e quantità del rifiuto; eventuali caratteristiche di pericolo;
  • Autorizzazione dei soggetti interessati, destinazione del rifiuto, peculiarità del trasporto;
  • Data e ora di inizio del trasporto;
  • Firme dei soggetti interessati.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

È obbligatorio compilare il formulario?

Il formulario DEVE accompagnare, durante CIASCUN trasporto, OGNI categoria di rifiuto, secondo quanto previsto dall'Art. 15, comma 4, D.Lgs 22/97.
Le uniche eccezioni sono riservate a:

  • trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che ha in gestione il servizio pubblico
  • trasporto di rifiuti per quantitativi inferiori ai 30kg/giorno (o 30 litri/giorno), se trasportati dal soggetto che li ha prodotti

Esiste un modello particolare di documento?

A partire dal 1 giugno 1998, in base a quanto previsto dal D.M. 1 aprile 1998, n. 145, il formulario deve rispettare un modello predefinito, riportato negli allegati A e B di tale decreto.
Il formulario deve essere redatto su apposito bollettario a ricalco. Se si usano strumenti informatici, il formulario dovrà essere stampato su carta a modulo continuo a ricalco.
Il formulario deve essere numerato progressivamente e dotato di prefisso alfabetico di serie; inoltre, deve essere vidimato dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di commercio.
Inoltre, potranno essere usati solo i formulari predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze e ciascuno stampato dovrà recare gli estremi autorizzatori della tipografia, unitamente ai dati identificativi della stessa.
È importante ricordare che la fattura di acquisto dei formularii deve OBBLIGATORIAMENTE essere registrata sul registro Iva-Acquisti della società, e da tale registrazione dovranno risultare gli estremi seriali e numerici del formulario; la registrazione deve avvenire prima dell'utilizzo del primo formulario.

A chi spetta le redazione del formulario?

Il formulario può essere emesso dal PRODUTTORE, dal soggetto TRASPORTATORE o dal DESTINATARIO del rifiuto in oggetto.

In quante copie deve essere redatto un formulario?

Il formulario va redatto in quattro copie che, debitamente compilate, devono essere TUTTE firmate dal produttore e dal trasportatore del rifiuto; la prima copia del documento rimane al produttore stesso, mentre le altre tre vengono trattenute dal trasportatore e viaggiano con il rifiuto.
All'arrivo presso il centro di stoccaggio o di recupero, il destinatario ha l'obbligo di firmare le tre copie del documento e di completarne la compilazione, indicando:

  • Data e ora di arrivo del rifiuto
  • Quantità in chilogrammi di rifiuto ritirato
  • Eventuale quantitativo di rifiuto respinto e relativa motivazione

Le tre copie del formulario che giungono a destino devono essere, una volta completate, così ripartite:

  • una copia al destinatario
  • una copia al trasportatore
  • una copia al trasportatore (o al detentore) che provvede a restituirla al produttore entro 90 giorni dalla data di conferimento del rifiuto

Ciascun soggetto interessato ha l'obbligo di conservare le copie del documento di sua competenza per 5 anni dalla data del trasporto del rifiuto.

A chi spetta le redazione del formulario?

Il formulario può essere emesso dal PRODUTTORE o dal soggetto TRASPORTATORE del rifiuto in oggetto.

Che legame esiste tra formulario e registro di carico e scarico?

I formulari, secondo quanto previsto dal Decreto Ronchi, costituiscono parte integrante del registro di carico e scarico dei rifiuti. Sul registro dovranno infatti essere indicati, in corrispondenza dell'annotazione relativa allo scarico dei rifiti, il prefisso alfabetico ed il numero di serie del formulario e la data di emissione.
Allo stesso modo, ciascun soggetto dovrà riportare sulla copia del formulario di propria competenza, il numero dell'operazione di scarico indicata sul proprio registro di carico e scarico.
I soggetti esonerati dall'obbligo del registro di carico e scarico dovranno riportare sul formulario l'annotazione 'Produttore non soggetto all'obbligo del registro di carico e scarico ai sensi dell'Art. 12, comma 1, D.Lgs. 22/97'

A che tipo di sanzioni posso andare incontro?

La mancanza del formulario durante il trasporto dei rifiuti o la redazione di un formulario incompleto o inesatto comportano sanzioni amministrativa pecuniarie da 3 a 18 milioni di lire ; nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, si aggiunge l'arresto fino a 2 anni (Art. 483 Codice di procedura Penale).
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nel formulario consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 a 3 milioni di lire. (Art. 52 commi 3 e 4, D.Lgs. 22/97)



Il Registro di Carico e Scarico

Secondo quanto previsto dall'Art. 12 del D.Lgs. 22/97, 'chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonchè, le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti'.
Il REGISTRO deve dunque riportare tutte le operazioni che vengono svolte con i rifiuti, siano carichi, scarichi, intermediazioni o semplici trasporti.(vedi COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO).

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Chi è obbligato a tenere il registro di carico e scarico?

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Soggetti OBBLIGATI alla tenuta del
registro di c/s

Soggetti NON OBBLIGATI alla tenuta del registro di c/s

* Produttori di rifiuti
* Produttori di fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
* Autorità portuali o marittime per i rifiuti non pericolosi prodotti dalle navi
* Produttori di rifiuti urbani, quali Comuni, loro Consorzi, Comunità Montane, e Azienda speciali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
* Trasportatori per conto terzi
* Commercianti ed intermediari di rifiuti
* Recuperatori ai sensi dell'Allegato C del D.Lgs. 22/97
* Smaltitori ai sensi dell'Allegato B del D.Lgs. 22/97

* Imprenditori artigiani con un numero di dipendenti uguale o inferiore a tre
* Imprenditori agricoli
* Soggetti che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta
* Produttori di rifiuti da attività agricole e agro-industriali
* Produttori di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione
* Produttori di rifiuti da attività commerciali
* Produttori di rifiuti da attività di servizio
* Produttori di rifiuti derivanti da attività sanitarie
* Produttori di rifiuti quali macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti

 

RIFIUTI PERICOLOSI

Soggetti OBBLIGATI alla tenuta del
registro di c/s

Soggetti NON OBBLIGATI alla tenuta del registro di c/s

* Produttori di rifiuti
* Autorità portuali o marittime per i rifiuti pericolosi prodotti dalle navi
* Trasportatori per conto terzi
* Commercianti ed intermediari di rifiuti
* Recuperatori ai sensi dell'Allegato C del D.Lgs. 22/97
* Smaltitori ai sensi dell'Allegato B del D.Lgs. 22/97

* Imprenditori agricoli con volume di affari annuo uguale o inferiore ai 15 milioni di lire
* Soggetti che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta

Esiste un modello particolare di registro cui attenersi?

A partire dal 1 giugno 1998, in base a quanto previsto dal D.M. 1 aprile 1998, n. 148, il registro deve rispettare un modello predefinito.
Ogni foglio che compone il registro deve essere numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro. Se il registro è tenuto mediante strumento informatico, è necessario usare carta a modulo continuo e stampare il registro con la cadenza stabilita per le annotazioni previste per ogni categoria di operatori e comunque ogni volta che vi sia una verifica da parte degli organi di controllo.
Risulta evidente che la registrazione della prima movimentazione non deve essere effettuata in data antecedente quella di vidimazione del registro stesso.

Con che frequenza bisogna effettuare la registrazione delle movimentazioni dei rifiuti?

  • PRODUTTORI: almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto (carico) e entro una settimana dallo scarico
  • TRASPORTATORI: entro una settimana dall'effettuazione del trasporto
  • COMMERCIANTI ed INTERMEDIARI dei rifiuti SENZA detenzione: entro una settimana dall'effettuazione della transazione
  • COMMERCIANTI ed INTERMEDIARI dei rifiuti CON detenzione: entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti
  • RECUPERATORI e SMALTITORI: entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti

Dove deve essere conservato il registro di c/s e per quanto tempo?

Il registro di carico e scarico deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione, stoccaggio/recupero e di smaltimento di rifiuti.
Per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, commercio o intermediazione, il registro deve essere conservato presso la sede legale dell'impresa stessa.

I soggetti la cui produzione di rifiuti non supera 1 ton/anno di pericolosi e 5 ton/anno di non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta del registro anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o tramite società di servizi di tali organizzazioni. L'annotazione sarà effettuata da tali soggetti con cadenza mensile e l'impresa deve mantenere presso la propria sede copia dei dati trasmessi.

I produttori di rifiuti non pericolosi possono altresì sostituire i registri di carico e scarico con registri IVA di acquisto e vendite, o con scritture ausiliarie di magazzino o con altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni legislative.
(N.B. Questa semplificazione non riguarda i rifiuti prodotti da attività di smaltimento o di recupero)
Le scritture sostitutive devono comunque essere numerate e vidimate dall'Ufficio del Registro, essere integrate con il numero e la data del formulario e contenere i seguenti elementi:

  • data di produzione o presa in carico e scarico del rifiuto;
  • numero progressivo della registrazione;
  • data di effettuazione del movimento;
  • caratteristiche del rifiuto;
  • quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;
  • eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
  • eventuale commerciante o intermediario di cui ci si avvale.


Tutti i registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Per quanto riguarda le discariche, invece, i registri vanno conservati a tempo indeterminato e in caso di cessazione dell'attività vanno riconsegnati all'Autorità che ha concesso l'autorizzazione.

Che legame esiste tra formulario e registro di carico e scarico?

I formulari, secondo quanto previsto dal Decreto Ronchi, costituiscono parte integrante del registro di carico e scarico dei rifiuti. Sul registro dovranno infatti essere indicati, in corrispondenza dell'annotazione relativa allo scarico dei rifiti, il prefisso alfabetico ed il numero di serie del formulario e la data di emissione.
Allo stesso modo, ciascun soggetto dovrà riportare sulla copia del formulario di propria competenza, il numero dell'operazione di scarico indicata sul proprio registro di carico e scarico.
I soggetti esonerati dall'obbligo del registro di carico e scarico dovranno riportare sul formulario l'annotazione 'Produttore non soggetto all'obbligo del registro di carico e scarico ai sensi dell'Art. 12, comma 1, D.Lgs. 22/97'

A che tipo di sanzioni posso andare incontro?

In caso di omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico, per operazioni relative ai rifiuti non pericolosi è prevista una sanzione amministrativa e pecuniaria da 5 a 30 milioni.
Nel caso di movimentazioni di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa va da 30 a 180 milioni, più la sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile e dall'amministrazione.
Il D.Lgs. 22/97 prevede una riduzione da 2 a 12 milioni per rifiuti non pericolosi e da 4 a 24 milioni per rifiuti pericolosi se l'impresa occupa un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti.
In caso di indicazioni incomplete o inesatte formalmente, ma contenenti tutte le informazioni dovute per legge, la sanzione va da lire 500.000 a lire 3.000.000.(Art. 52 comma 2, D.Lgs. 22/97)

 

Il MUD: Modello Unico di Dichiarazione

In fase di elaborazione

 

 

 

 

 




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